FAQ – Avviso n. 3 – Fondo per il turismo Sostenibile

In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently asked question) relative all’Avviso di cui all’art. 4 del Decreto ministeriale (prot. n. 5651) del 22 marzo 2023.

Per ulteriori richieste di chiarimento è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi: certificazioni.sostenibilita@ministeroturismo.gov.it (PEO) – certificazioni.sostenibilita@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC).


FAQ aggiornate al 31 agosto 2023

1.1 Domanda
È possibile l’inserimento di ulteriori certificazioni rispetto a quelle già presenti nell’Avviso in oggetto? (Articolo 2 comma 1)
Risposta
No, le certificazioni di cui all’art. 2 c. 1 dell’Avviso Pubblico in oggetto sono stabilite ai sensi dell’art. 4 c. 2 del Decreto ministeriale Prot. n. 5651/23 del 22/03/2023 di cui l’Avviso da attuazione.

2.1 Domanda
Gli Enti Certificatori devono essere accreditati al rilascio di ciascuna delle certificazioni previste? (Articolo 2 comma 1)
Risposta
No, ai sensi dell’art. 2 c. 1 dell’Avviso Pubblico in oggetto, possono presentare domanda di iscrizione all’elenco, gli Enti Certificatori accreditati, ai sensi del Regolamento CE 765/2008 presso l’organismo nazionale di accreditamento di riferimento, al rilascio ufficiale di almeno una delle certificazioni di sostenibilità previste.

2.2 Domanda
Gli Enti Certificatore possono presentare domanda di iscrizione all’elenco anche se il processo di accreditamento non è ancora concluso? (Articolo 2 comma 1)
Risposta
No, possono presentare domanda di iscrizione all’elenco esclusivamente gli Enti Certificatori accreditati, ai sensi del Regolamento CE 765/2008 presso l’organismo nazionale di accreditamento di riferimento, alla data di presentazione della domanda.
Resta ferma la possibilità di presentare la domanda a seguito del buon esito del processo di accreditamento poiché l’art. 3 c. 2 dell’Avviso Pubblico in oggetto dispone che “Non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande in quanto l’elenco degli Enti Certificatori è sempre aperto fino ad esaurimento delle risorse stanziate previste dal Fondo di cui all’art. 1 comma 2 che sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Ministero del turismo”.

2.3 Domanda
Può presentare domanda di partecipazione una società accreditata in nome altrui al rilascio di una delle certificazioni di sostenibilità? (Art. 2 comma 1)
Risposta
No, possono partecipare all’Avviso Pubblico esclusivamente gli Enti Certificatori accreditati in nome proprio, ai sensi del Regolamento CE 765/2008 presso l’organismo nazionale di accreditamento di riferimento, al rilascio ufficiale di almeno una delle certificazioni di sostenibilità di cui all’art. 2 c. 1.

3.1 Domanda
Gli importi dei servizi sono a discrezione dell’Ente Certificatore? (Art. 3 comma 3)
Risposta
Si, successivamente alla ricezione della richiesta di attivazione, l’Ente Certificatore potrà compilare sull’apposita piattaforma informatica il preventivo per la certificazione richiesta inserendo:
• gli importi per i servizi richiesti, fermo restando l’obbligo per le verifiche a campione (c.d. senza preavviso);
• gli importi per gli ulteriori servizi non ammissibili a finanziamento correlati all’ottenimento della certificazione;
• il dettaglio dei servizi che saranno erogati;
• le ulteriori informazioni e condizioni contrattuali;
• eventuali allegati.


4.1 Domanda
In che lingua deve essere redatta la documentazione a corredo della domanda di partecipazione? (Art. 3 comma 3)
Risposta
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione deve essere di regola redatta in lingua italiana, ad eccezione dei casi in cui l’Ente Certificatore sia una società estera e/o accreditata al rilascio ufficiale di almeno delle certificazioni di sostenibilità di cui all’art. 2 c. 1, ai sensi del Regolamento CE 765/2008 presso un organismo nazionale di accreditamento estero, in questi casi è possibile allegare il “documento sintetico recante: tipologia di certificazione al rilascio della quale l’Ente certificatore è accreditato” e l’ “atto costitutivo” anche redatti in lingua inglese.


5.1 Domanda
Come viene calcolato l’importo del voucher erogato? (Art. 6 commi 1 – 12)
Risposta
L’importo erogabile del voucher per l’acquisizione dei servizi di cui all’art. 5 c. 1 dell’Avviso Pubblico Prot. 10278/23 del 25 maggio 2023 è di importo non superiore a 2.000 € per ciascun beneficiario, mentre l’importo erogato del voucher è pari all’importo stabilito nel preventivo di spesa dall’Ente Certificatore, fermo restando rispetto della soglia massima di cui sopra.
Gli importi per i servizi di cui sopra eccedenti la soglia massima del voucher, parimenti gli importi per gli ulteriori servizi non ammissibili a finanziamento correlati all’ottenimento della certificazione, saranno interamente a carico del titolare del voucher cioè dell’impresa/struttura che richiede la certificazione.