FAQ – Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale

In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently asked question) relative al Decreto interministeriale prot. n. 7297 dell’11 aprile 2023 recante “Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Per ulteriori richieste di chiarimento è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi: fondo.impiantirisalita@ministeroturismo.gov.it (PEO) – fondo.impiantirisalita@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC)


FAQ aggiornate al 06 settembre 2023

1.1 Domanda
Quando devono essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato? (Art. 6 comma 3 lett. d)
Risposta
Gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche di nuova apertura, dovranno essere comunicati al Ministero in fase di sottoscrizione del Disciplinare/Convenzione di cui all’art. 13 c. 8 dell’Avviso Pubblico.
In caso di variazioni, il beneficiario è tenuto a comunicazione tempestivamente la stessa al Ministero al fine delle necessarie autorizzazioni.

1.2 Domanda
Quali sono i livelli di progettazione ammissibili ai fini dell’Avviso Pubblico? (Allegato I, lett. c. iv)
Risposta
Ai fini del presente Avviso Pubblico sono ammissibili i livelli di “progetto di fattibilità tecnico-economica” e di “progetto esecutivo” identificati all’art. 41 del d. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che ha abrogato il precedente d. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

1.3 Domanda
Cosa si intende per rispetto del principio di “no double funding”? (Art. 15 comma 1 lett. d)
Risposta
Il principio di “no double funding”, o “divieto del doppio finanziamento”, è previsto dalla normativa nazionale ed europea all’art. 191 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

1.4 Domanda
Quali sono i documenti da allegare per attestare la ragionevolezza della spesa? (Allegato I, lett. d.iii)
Risposta
Ai fini del presente Avviso Pubblico, per attestare la ragionevolezza della spesa è necessario allegare nella piattaforma informatica, nell’apposito campo della sezione “Allegati”, Idonei preventivi atti ad attestare la congruità dei costi indicati nel programma di spesa intestati al soggetto proponente e/o computi metrici estimativi per gli interventi che comportino l’esecuzione di lavori e/o interventi su impianti.

1.5 Domanda
Quale documentazione bisogna produrre per poter attestare lo stato di un impianto? (Allegato I, lett. c. i)
Risposta
Ai fini del presente Avviso Pubblico, per attestare lo stato attuale dell’impianto oggetto della proposta progettuale è necessario allegare nella piattaforma informatica, nell’apposito campo della sezione “Allegati”, il modulo MODULO A) – Requisiti Scheda progetto riportante i seguenti dati del comprensorio in oggetto:
• la mappatura grafica;
• gli impianti presenti e la scadenza delle revisioni e della vita tecnica;
• il nominativo del direttore o responsabile di esercizio;
• gli impianti/infrastrutture oggetto dell’aiuto e le loro caratteristiche fisiche;
• ogni altro elemento utile a descrivere la ratio dell’investimento proposto.

1.6 Domanda
È possibile presentare una domanda di contributo che preveda interventi realizzati su più impianti? (Art. 3 comma 5)
Risposta
Ai fini del presente Avviso Pubblico ogni domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un singolo impianto, fermo restando la possibilità dell’impresa di presentare un’ulteriore domanda di partecipazione, in nome proprio o all’interno di un’aggregazione, avendo ad oggetto un ulteriore impianto.
Quanto sopra descrittosi applica anche al soggetto appartenente ad un’aggregazione il quale, ai sensi dell’art. 3 c. 5, può presentare un’ulteriore domanda di partecipazione, in nome proprio o all’interno di un’altra aggregazione, con oggetto un ulteriore impianto.

1.7 Domanda
A quanto corrisponde la durata dell’investimento di cui all’Avviso Pubblico? (Art. 2 comma 11)
Risposta
La durata dell’investimento, riferita al calcolo dell’aiuto con il metodo del funding gap, corrisponde alla vita utile dell’intervento, tenendo conto della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica, ed è pari a 10 anni.

1.8 Domanda
È possibile presentare domanda di contributo pur non essendo ancora in possesso delle autorizzazioni e/o dei pareri positivi necessari ai fini dell’intervento? (Allegato I lett. c. iv)
Risposta
Secondo quanto disposto dalla lett. c. iv) dell’Allegato I il richiedente è tenuto ad allegare, ove dovuti, nella piattaforma informatica, nell’apposito campo della sezione “Allegati”, l’elenco delle autorizzazioni/pareri necessari per l’esecuzione dell’intervento o per la messa in funzione delle attrezzature, con dettaglio sullo stato della richiesta/acquisizione dell’autorizzazione/parere.

1.9 Domanda
Sono ammissibili i beni in concessione (a titolo oneroso e/o gratuito) ai fini del presente Avviso Pubblico? (Art. 15 comma 1 lett. f)
Risposta
Secondo quanto disposto dalla lett. f), c. 1, art. 15 il beneficiario è tenuto a comunicare al Ministero del turismo il possesso del titolo giuridico relativo alla disponibilità dell’immobile ove sono localizzati le opere edili e/o ove si colloca la realizzazione degli interventi entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dal decreto di concessione delle agevolazioni.
Ai fini di quanto precedentemente esposto è necessario allegare nella piattaforma informatica, nell’apposito campo della sezione “Allegati”, il titolo giuridico registrato attestante la disponibilità dell’infrastruttura oggetto dell’aiuto per tutta la durata dell’investimento (10 anni) o, nel caso in cui lo stesso non fosse ancora disponibile, una dichiarazione del legale rappresentante recante l’indicazione dell’immobile presso cui si prevede di realizzare la proposta progettuale con l’impegno a produrre e trasmettere al Ministero, a pena di esclusione e mediante idonei canali, evidenza del relativo titolo di disponibilità debitamente registrato entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.
Si precisa che, ai fini dell’Avviso Pubblico, il contratto di comodato d’uso non è ammissibile come titolo di disponibilità dell’immobile.


2.1 Domanda
Sono ammissibili le spese sostenute per le revisioni generali? (Art. 6 comma 1 lett. b)
Risposta
Secondo quanto disposto dalla lett. b), c. 1, art. 6 gli interventi di ammodernamento dell’impianto possono avvenire anche nel contesto delle revisioni generali di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015.
Le relative spese sono ammissibili soltanto nel caso in cui l’intervento concretamente attuato risulti significativamente migliorativo rispetto a quanto richiesto dal Regolamento stesso.

2.2 Domanda
Sono ammissibili le spese connesse alle attività di innevamento e della manutenzione delle piste propedeutiche al ragionevole funzionamento degli impianti di risalita? (Art. 6 comma 3)
Risposta
No, ai fini del presente Avviso Pubblico sono ammissibili esclusivamente le spese funzionali agli interventi di cui all’ art. 6 c. 1.
Si precisa che non sono in alcun modo ammissibili le spese ordinarie strettamente legate al regolare funzionamento dell’attività come le spese di manutenzione ordinaria.

2.3 Domanda
Quali spese possono essere oggetto di finanziamento? (Art. 6 comma 1; Art. 6 comma 3; Art. 1 comma 1)
Risposta
Sono ammissibili le spese funzionali agli interventi di cui all’art. 6 c.1 che mirino al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 c. 1. In nessun caso sono ammesse le spese specificate all’art. 6 c. 3.
Inoltre, le spese ammissibili presentate nel piano finanziario saranno oggetto di valutazione di congruenza con gli obiettivi del progetto, come disposto dal criterio di valutazione B (Sostenibilità del piano economico-finanziario).

3.1 Domanda
Quali sono le aree ricadenti in una zona assistita che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107 paragrafo 3 lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea? (Art. 7 comma 6 lett. a.1)
Risposta
Per quanto concerne la definizione delle zone assistite in parola di cui all’art. 7 comma 6 lett. a.1) dell’Avviso Pubblico si rimanda alla Comunicazione della Commissione europea COM (2021) 2594 come modificata dalla Decisione della Commissione europea COM (2022) 1545 come descritto al seguente indirizzo: Aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027.

3.2 Domanda
Tra le spese previste dall’art. 6, c. 1 lett. b) devono ritenersi comprese anche le spese per la realizzazione di un nuovo impianto di risalita a fune/di innevamento, realizzato in una nuova zona ove prima non era presente alcun impianto? (Art. 6 comma 1)
Risposta
No, sono ammissibili esclusivamente gli interventi di ristrutturazione, manutenzione e ammodernamento di impianti già esistenti.

3.3 Domanda
In caso di un ammodernamento che preveda la sostituzione dell’intero impianto, possono essere inclusi nel medesimo intervento anche i costi per la dismissione dell’impianto da sostituire? (Art. 6 comma 1)
Risposta
Ai fini del presente Avviso Pubblico sono ammissibili le proposte progettuali concernenti la progettazione e la realizzazione di uno o più interventi di cui all’art. 6 c. 1, pertanto nel caso in oggetto sarà necessario suddividere le spese tra gli interventi di cui alle lettere b) “ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune” e c) “dismissione degli impianti non più utilizzati o obsoleti” del medesimo comma.

3.4 Domanda
Rientra nel concetto di ammodernamento la sostituzione di un impianto di risalita a fune con altre soluzioni? (Art.1 comma 1; Art. 6 c. 1 lettera b)
Risposta
Sì, purché nella proposta progettuale sia opportunamente dimostrata la correlazione dell’intervento proposto e la funzionalità delle relative spese ammissibili con gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune di cui alla lett. b), c.1, art. 6 e il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 c. 1.

3.5 Domanda
L’intervento deve in ogni caso ricadere in una zona assistita che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea? (Art. 7 comma 6)
Risposta
No, è ammissibile anche la proposta progettuale che presenti investimenti effettuati in una zona che non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Secondo quanto disposto dall’art. 7 c. 6 lett a.3) e lett. b.3) dell’Avviso Pubblico, il ricadere in una zona assistita che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) o c) del Trattato consente al beneficiario l’innalzamento delle soglie massime di intensità di aiuto di cui alle lett. a.1) e b.1) del medesimo comma.

4.1 Domanda
È previsto un tetto massimo di spesa per ciascuno degli interventi? (Art. 9 comma 1 -2-3-4)
Risposta
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 c. 1, il contributo massimo concedibile è pari ad € 10.000.000,00 su più anni, comprensivo di IVA, qualora non recuperabile dal beneficiario. Il contributo concedibile per gli interventi di realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming non può superare € 500.000,00.
Fermo restando quanto indicato in precedenza, ciascun programma di investimento non deve avere un importo inferiore a € 500.000,00, altresì la determinazione del contributo e i massimali di spesa dovranno rispettare le soglie di notifica previste dall’articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 651/2014.
Si precisa che quanto sopra illustrato è da riferirsi alle spese ammissibili indicate nella sezione “Piano finanziario” della piattaforma informatica, nella sezione “Piano di copertura degli investimenti” è possibile indicare anche il totale delle spese non ammissibili a contributo.

4.2 Domanda
Quando si applica il metodo del funding gap? (Art. 8 comma 1)
Risposta
Secondo quanto disposto dall’ 8 c. 1 “Per gli aiuti agli investimenti a favore delle ‘Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali’ di cui al predetto articolo 55 e delle ‘Infrastrutture locali’ di cui al predetto articolo 56 del Regolamento UE n. 651/2014 l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento, attualizzato alla data della concessione dell’aiuto (c.d. metodo di calcolo del funding gap)”.

5.1 Domanda
La garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, va costituita in ogni caso? (Art. 14, comma 6)
Risposta
Sì, la garanzia, nelle modalità e nei termini di cui all’art. 14 c. 6, rappresenta un requisito necessario all’erogazione del finanziamento al Beneficiario; pertanto, la sua mancata costituzione comporta la decadenza del Beneficiario e lo scorrimento della graduatoria.

5.2 Domanda
Quale deve essere la durata della garanzia? (Art. 13, comma 8; Art. 14, comma 6)
Risposta
Secondo quanto disposto dall’art. 14 c. 6 la garanzia cessa di avere effetto solo al termine del periodo di stabilità di cui all’art. 18 dell’Avviso Pubblico, se ne deduce che essa dovrà accompagnare completamente il ciclo di vita del progetto. Tale garanzia, pari al 30% dell’importo del finanziamento, dovrà pertanto avere validità almeno fino al 360° giorno successivo alla data di presentazione della rendicontazione finale.
Tali aspetti saranno successivamente dettagliati dall’Amministrazione in sede di stipula della Convenzione/Disciplinare di cui all’art. 13 c. 8.


6.1 Domanda
È ammissibile un soggetto in possesso di uno dei codici ATECO ammissibili riferiti ad un’attività secondaria? (Art. 3, comma 1)
Risposta
Sì, possono presentare domanda di finanziamento le imprese e le loro aggregazioni dotate di personalità giuridica impegnate, anche in via non prevalente, in attività di impresa riferita ai codici ATECO di cui all’art. 3 c. 1 dell’Avviso Pubblico e imprese di innevamento artificiale.
Si precisa che:
• con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, essi debbano essere riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita. L’ attività di gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio;
• con riguardo ai codici ATECO 49.39.01, l’attività di gestione di impianti di innevamento artificiale deve desumersi dal bilancio di esercizio.

7.1 Domanda
È ammissibile un intervento volto al completamento di un progetto già avviato? (Art. 6 comma 3 lettera a)
Risposta
Ai sensi di quanto disposto dalla lett. a), c. 3, art. 6 non sono in alcun modo ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, pertanto ciascun intervento, in tutte le sue componenti progettuali, dovrà essere avviato a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso secondo quanto stabilito nel cronoprogramma di progetto e concludersi non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2026, pena la restituzione delle somme già versate al beneficiario.
Si precisa che, ai fini dell’Avviso Pubblico in oggetto, le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di interventi che presentino una chiara unitarietà, sia sul piano tecnico che su quello funzionale, o in alternativa di interventi che posseggano una unità economica funzionale, ossia di un intervento che può essere inserito in un progetto più ampio, pur mantenendo una sua autonomia operativa (cfr.” lotto funzionale”).
Non sono in alcun modo ammissibili interventi che si configurano come unità senza autonomia funzionale, ossia un lotto che rappresenta una ripartizione operativa di un intervento che acquista senso solo all’interno di un progetto complessivo.