ESECUZIONE ORDINANZA n. 16808/2024– CONTENZIOSO 3 ZINNEN SPA/ MINISTERO DEL TURISMO

25/10/2024

La Soc. 3 Zinnen Spa ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma,  iscritto al numero di registro generale 1950/24  impugnando, previo rilascio di idonea misura cautelare, il decreto del Ministero del Turismo prot. n. 0033771/23 del 14.12.2023, pubblicato in data 21.12.2023, che approvava la graduatoria e gli atti della commissione esaminatrice dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23 sul fondo istituito dall’art. 1, co. 592 della legge n. 197 del 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

L’impugnativa di cui sopra è sorretta da plurimi motivi di diritto, che vertono sulla legittimità del complessivo operato amministrativo ovvero di talune fasi e/o “passaggi” dell’iter procedimentale, nonché, per altra parte, sulla valutazione espressa con riferimento al progetto della ricorrente (non ammessa al beneficio), come di seguito meglio specificati;

– con ordinanza cautelare n. 1486 del 17.04.2024 il TAR Lazio – Roma ha disposto l’ammissione con riserva della 3 Zinnen Spa al finanziamento subordinatamente alla prestazione di una cauzione ai sensi dell’art. 55, co. 2 cod. proc. amm., reputato che tale misura, nel bilanciamento di tutti i contrapposti interessi in contesa, appare la più idonea a contemperare l’esigenza di accordare alla parte un’adeguata tutela in via interinale (tenuto anche conto del termine fissato dall’avviso pubblico per la realizzazione dei progetti) con la necessità di assicurare al resistente Ministero la restituzione del contributo complessivamente richiesto (di elevato ammontare) in caso di eventuale conclusione del giudizio in senso sfavorevole alla ricorrente, senza ledere la posizione delle imprese già ammesse al finanziamento;

– all’esito dell’udienza di discussione il TAR Lazio – Roma, con ordinanza n. 16808/2024 del 27.09.2024, ha ordinato l’integrazione del contradditorio nei confronti delle imprese inserite nella graduatoria allegata all’impugnato decreto ministeriale e, a tal fine, ha autorizzato parte ricorrente alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami con pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della segreteria, della sopra citata ordinanza.

In ottemperanza alla sopra richiamata ordinanza n. 16808/2024 del 27.09.2024 del TAR Lazio – Roma si rappresenta, pertanto, quanto segue:

L’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio – Roma, RG n. 1950/2024.

Parte ricorrente:

3 ZINNEN SPA (codice fiscale: 00414280214) con sede in 39038 San Candido (BZ), via

Ombrosa, 2/F., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Parti intimate:

MINISTERO DEL TURISMO (codice fiscale 96480590585), con sede in 00199 Roma,

via Villa Ada, 55, in persona del Ministro pro tempore.

Il ricorso è stato notificato ai seguenti controinteressati:

S.I.T.A., (codice fiscale: 83002430144), con sede in 23031 Aprica (SO), via Palabione, 29, in persona del legale rappresentante pro tempore;

TAMES S.A.P.A. DI A. CITRINITI E P. D’AMICO, (codice fiscale: 13127851007), con sede in 00165 Roma (RM), via Aurelia, 353, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Altri soggetti controinteressati sono le altre imprese inserite nella graduatoria allegata all’impugnato decreto del Ministero del Turismo prot. n. 0033771/23 del 14.12.2023:

1) SESTRIERES SPA

2) LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A.

3) MARMOLADA SRL

4) MONTEROSA 2000 SPA

5) FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA

6) IMPRESE TURISTICHE BARZIESI

7) PRATO NEVOSO SPA

8) BARADELLO 2000

9) NUOVA MONTECAVALLO SRL

10) SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI – SIT

11) VALDIZOLDO FUNIVIE S.P.A.

12) PORTAMONT S.R.L.

13) I.R.T.A.

14) SPEIKBODEN SPA

15) IMPIANTI AVERAU SRL

16) MONTEROSA SPA

17) ALLEGHE FUNIVIE SPA

18) DOMOBIANCA SRL

19) I.R.T.A.

20) SITAS S.P.A.

21) BELMONT FOPPOLO SRL

22) ARTESINA SPA

23) I.R.T.A.

24) MELETTE 2000 SRL

25) CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE

26) SAN DOMENICO SKI SRL

27) SEGGIOVIA S. CROCE S.P.A.

28) SITAS SPA

29) LAGAZUOI S.P.A.

30) PALAFAVERA

31) MONTE PANA DOLOMITES S.R.L.

32) SKIAREA VALCHIAVENNA

33) FOLGARIA SPA

34) DOGANACCIA 2000 SRL

35) CORNO ALLE SCALE SRL

36) I.RI.S.

37) SASSOTETTO SRL

38) SOCIETA’ ABETONE FUNIVIE S.A.F. SPA

Provvedimenti impugnati:

– con ricorso del 12.02.2024 la 3 Zinnen Spa ha chiesto l’annullamento, previo rilascio di idonea misura cautelare, del decreto del Ministero del Turismo del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, pubblicato in data 21.12.2023, che approva la graduatoria e finanzia i potenziali beneficiari nei limiti delle risorse disponibili e precisamente le posizioni da 1 – 40 per un ammontare complessivo pari a euro 147.987.525,76 e del suo allegato contenente la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento dell’avviso pubblico prot. n. 0012223/23 del 27.06.2023;

– se ed in quanto necessario del verbale della Commissione di valutazione relativo alla seduta in cui si è discusso il progetto presentato dalla società 3 Zinnen Spa, non conosciuto dalla ricorrente;

– sempre se ed in quanto necessario di ogni altro verbale della Commissione di valutazione;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23, nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle domande;

– con ricorso per motivi aggiunti del 05.03.2024 la 3 Zinnen Spa ha chiesto l’annullamento oltre che del sopra indicato decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23 e degli altri atti impugnati con il ricorso principale sub R.G. n. 1950/2024, anche dei seguenti atti, già impugnati con il ricorso principale, ma solo adesso conosciuti:

– dei verbali della Commissione per la valutazione delle proposte di progetti per impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, presentate in riferimento all’avviso pubblico sul fondo istituito dall’art. 1, comma 592, della legge n. 197 del 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento emanutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, prot. n. 0012223/23 del 27.06.2023, ivi compreso il verbale finale;

– della nota del 05.12.2023 a firma del Presidente della Commissione con la quale il medesimo riassume i lavori svolti e riporta la graduatoria di merito approvata dalla Commissione;

– dell’estratto della suddetta graduatoria di merito;

– dello schema che riassume i criteri di valutazione e premiali citato nel verbale 2 del 05.10.2023, firmato il 16.10.2023, e nel verbale della Commissione n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023, non conosciuto e non trasmesso dal Ministero del Turismo alla parte ricorrente;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati.

Motivi di ricorso:

Si allega al presente avviso il ricorso del 12.02.2024 e il ricorso per motivi aggiunti del 05.03.2024 e si riporta in seguito altresì una sintesi dei motivi di impugnazione.

I motivi di impugnazione del ricorso del 12.02.2024 sono i seguenti:

1. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti

L’art. 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23, prevede che la pubblicazione della graduatoria di cui è causa vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

In esecuzione della suddetta previsione, il Ministero ha pubblicato in data 21.12.2023 il decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, che approva la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento.

Tuttavia, non è stato pubblicato l’elenco degli interventi non idonei e nemmeno quello degli interventi esclusi. Di conseguenza, oltre a violare la norma indicata, i sopra richiamati provvedimenti ledono anche il principio di trasparenza, correttezza e ragionevolezza dal momento che il Ministero avrebbe dovuto approvare e pubblicare non soltanto l’elenco delle domande ammesse, ma anche l’elenco delle richieste non idonee in quanto valutate con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita dall’avviso e quello degli interventi esclusi in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni.

2. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost.

Violazione dei principi di diritto in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, in particolare dell’art. 12 legge n. 241 del 1990.

Come si è detto non si conoscono le motivazioni addotte per escludere dal finanziamento la società ricorrente. Se, a seguito di istruttoria, dagli atti depositati dall’Amministrazione dovesse emergere che tale esclusione è frutto della genericità della tabella prevista all’art. 13 dell’avviso pubblico, allora sorge l’interesse della ricorrente ad impugnare detta tabella per violazione degli artt. 97 e 3 Cost. nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 241 del 1990.

Denunziando la violazione nel riportato art. 12 la ricorrente censura l’operato dell’Amministrazione procedente in ordine alla mancata predisposizione di adeguatamente dettagliate griglie di valutazione, necessarie al fine di attribuire un punteggio ai singoli progetti presentati: a ben vedere, la tabella prevista all’art. 13 dell’avviso pubblico è estremamente generica e prescrive soltanto il punteggio minimo e massimo attribuibile per singolo indicatore, e per quanto riguarda la gradazione dei voti attribuibili dal minimo al massimo, non precisa il parametro usato per assegnare i singoli punti.

Da una semplice lettura delle griglie di valutazione emerge in modo inequivocabile la loro inadeguatezza al fine di rendere chiara la valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice.

Questa parte dell’avviso impugnato, inoltre, direttamente viola anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione. L’art. 3 Cost. anche sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e l’art. 97 Cost. sia sotto il profilo della imparzialità che del buon andamento.

La mancata specifica individuazione dei criteri di assegnazione e di “dosaggio” dei punti inficia, pertanto, l’avviso ed i verbali della Commissione ed ha una valenza invalidante e/o caducante anche sui provvedimenti conclusivi del procedimento.

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto, insufficienza e sviata istruttoria e per motivazione omessa/carente e/o insufficiente

Come l’acquisizione degli atti del procedimento dimostreranno, l’esclusione dell’intervento proposto dalla società ricorrente è frutto dei vizi di eccesso di potere indicati in rubrica, che fin d’ora si denunziano, chiedendo nel contempo che venga ordinato all’Amministrazione il deposito di tutti gli atti del procedimento che ha dato luogo all’approvazione della graduatoria impugnata.

4. Violazione di legge. Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990.

Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 13, comma 5 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente, pur non essendo a conoscenza dei verbali della Commissione e delle cause relative alla propria esclusione, censura fin da ora, la valutazione effettuata dalla Commissione sul proprio progetto, poiché manifestamente illegittima, iniqua e ingiusta, con la precisazione che, quanto eccepito, non vuole rappresentare una sorta di valutazione tecnico-discrezionale alternativa a quella proposta dalla Commissione nei provvedimenti conclusivi del procedimento. Infatti da un’attenta analisi dei progetti presentati dalla ricorrente e dalle sopra riportate griglie di valutazione si può certamente sostenere che i progetti presentati avrebbero meritato un punteggio complessivo sufficiente all’ammissione al finanziamento.

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I motivi di impugnazione del ricorso per motivi aggiunti sono i seguenti:

1. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti

La documentazione trasmessa conferma la fondatezza dei vizi sostenuti nel primo motivo di ricorso che, pertanto, si ripropongono con alcune precisazioni e puntualizzazioni.

2. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost.

Violazione dei principi di diritto in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, in particolare dell’art. 12 legge n. 241 del 1990

Va poi ribadito il secondo motivo di impugnazione denunziato nel ricorso originario. Si è contestata nel ricorso principale che il Ministero ha omesso di predisporre adeguate e dettagliate griglie di valutazione, necessarie al fine di attribuire un punteggio ai singoli progetti presentati.

A dimostrazione di ciò nel secondo motivo di ricorso si è riportata la tabella prevista all’art. 13 dell’avviso pubblico evidenziandone l’estrema genericità, non venendo precisato il parametro usato per assegnare i singoli punti.

Questa parte dell’avviso impugnato, così come i verbali della Commissione, non solo sono illegittimi, ma violano anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione. L’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e l’art. 97 Cost., sia sotto il profilo della imparzialità che del buon andamento.

Come già si è denunziato nel ricorso principale la mancata specifica individuazione dei criteri di assegnazione e di “dosaggio” dei punti inficia l’avviso ed ha una valenza invalidante e/o caducante anche sui provvedimenti conclusivi del procedimento dalmomento che non è in alcun modo possibile comprendere l’iter seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi.

Oggi lo stesso discorso può essere fatto anche per i verbali della Commissione. Infatti, la Commissione ha del tutto omesso di stabilire in base a quali criteri avrebbe attribuito i singoli punti ed ha assegnato il punteggio finale, mentre è evidente che al punteggio numerico devono accompagnarsi ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire dall’esterno la motivazione del giudizio valutativo.

In sostanza, il mero punteggio numerico costituisce esternazione del risultato, ma non della motivazione del giudizio valutativo e nulla di tutto ciò è rinvenibile nell’istruttoria procedimentale che ha portato all’adozione del provvedimento finale impugnato.

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto, insufficienza e sviata istruttoria e per motivazione omessa/carente e/o insufficiente

Come si era agevolmente potuto ritenere nel denunziare questo terzo motivo, l’acquisizione degli atti del procedimento ha dimostrato che l’esclusione dei progetti proposti dalla società ricorrente è frutto dei vizi di eccesso di potere indicati in rubrica.

A questo proposito si rileva che il criterio di valutazione A “Copertura finanziaria del programma di investimento”, dove per “Copertura finanziaria del programma di investimento” si intende la “capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto”, èstato valutato con un punteggio pari a 2, insufficiente per garantire la finanziabilitàdell’investimento.

Nel verbale n. 3 del 13.10.2023 si legge che gli indicatori del criterio A “Copertura finanziaria del programma di investimento” sono “(capitale proprio/investimento totale)”.

Dal momento che, come evidenziato dalla ricorrente nelle domande presentate e nel bilancio depositato, la stessa ha una liquidità aziendale al 31 maggio 2023 pari ad €uro 18.998.495,94 ed al 31 maggio 2022 disponeva di €uro 17.662.308,61 è del tutto incomprensibile l’attribuzione di soli 2 punti in relazione alla copertura finanziaria del programma di investimento.

Inoltre, tale punteggio risulta incomprensibile e del tutto in contraddizione con le valutazioni dell’Amministrazione per il Criterio B.1 (economicità della proposta) e il Criterio B.2 (sostenibilità finanziaria dell’iniziativa proposta) per i quali le valutazioni sono state:

Criterio B.1: punteggio 10, valutazione “buona”

Criterio B.2: punteggio 15, sostenibilità “buona”

È evidente, pertanto, la contraddizione nella valutazione in capo al criterio A.

Altresì evidente è che il punteggio attribuito alla ricorrente è frutto di travisamento di fatti e carenza di istruttoria. È sufficiente confrontare i bilanci sociali e la relazione contenuta nel modulo A delle domande presentate dalla ricorrente per rendersi conto che la società ricorrente era ed è certamente in condizioni tali da non potere non vedersi assegnato un punteggio più che sufficiente rispetto al criterio A.

Per poi non dire che, comunque, un punteggio tanto basso rispetto ad una situazione economico aziendale più che soddisfacente necessitava almeno di un’adeguata motivazione.

Il provvedimento finale esclude, invece, senza motivare i progetti dal finanziamento e non vi sono neppure elementi per verificare l’iter logico seguito dai Commissari nella valutazione.

Si noti, infine, che il punteggio di 2 punti relativo al criterio A risulta, del tutto inspiegabilmente, attribuito alla società ‘a mano’ mentre gli altri punteggi sono stati inseriti al computer.

Anche sotto questo profilo non si comprende come la Commissione che avrebbe dovuto lavorare congiuntamente, pur a distanza, condividendo i punteggi abbia inserito i punteggi in questo modo.

4. Violazione di legge. Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990.

Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 13, comma 5 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Dalla lettura dei verbali della Commissione e delle cause relative alla propria esclusione emerge in modo lampante che la valutazione effettuata dalla Commissione sui progetti della ricorrente è manifestamente illegittima, iniqua e ingiusta, con la precisazione che quanto eccepito non vuole rappresentare una sorta di valutazione tecnico-discrezionale alternativa a quella proposta dalla Commissione nei provvedimenti conclusivi del procedimento.

Infatti, da un’attenta analisi dei progetti presentati dalla ricorrente e dalle sopra riportate griglie di valutazione si può ictu oculi concludere che i progetti presentati avrebbero meritato un punteggio complessivo sufficiente all’ammissione al finanziamento. In particolare, il punteggio di 2 punti relativo al criterio A è manifestamente irragionevole.

Nel verbale n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023, si legge che gli indicatori del criterio A “Copertura finanziaria del programma di investimento” sono “(capitale proprio/investimento totale)”.

Si noti che i bilanci depositati con la domanda dimostrano, senza alcun’ombra di dubbio, che la gestione finanziaria dell’azienda è solida e che la stessa possiede una liquidità pari ad €uro 18.998.495,94. Pertanto è del tutto incomprensibile il punteggio di 2 attribuito alla ricorrente in relazione alla copertura finanziaria del programma di investimento.

Si noti infine, che nel verbale n. 5 del 09.11.2023, firmato il 21.11.2023, la Commissione evidenzia che in relazione al criterio A il lavoro istruttorio debba meglio evidenziare i parametri che misurano la capacità di autofinanziamento da parte dei singoli soggetti proponenti e la tempistica prevista nel cronoprogramma e la disponibilità immediata per le autorizzazioni degli interventi.

In relazione a ciò preme mettere in luce che secondo l’avviso il criterio A riguarda esclusivamente la copertura finanziaria dell’intervento, mentre la tempistica prevista nel cronoprogramma e la disponibilità immediata per le autorizzazioni degli interventi riguardano il criterio C. Questa commistione tra i criteri è del tutto incomprensibile oltre che in netto contrasto con l’avviso.

Sul piano procedimentale è evidente che l’alterazione postuma dei criteri di attribuzione dei punteggi, in netto contrasto con quanto previsto dall’avviso, rende del tutto illegittima l’attività della Commissione.

Si noti che in relazione al criterio C la ricorrente ha ricevuto, comunque, un punteggio sufficiente per entrambi i progetti.

5. Primo motivo aggiunto. Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990.

Violazione della lex specialis. Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Ai motivi già proposti nel ricorso originario, vanno poi aggiunti i seguenti ulteriori motivi che oggi è possibile formulare avendo avuto conoscenza dei verbali della Commissione.

Nel verbale n. 1 del 28.07.2023 la Commissione afferma che avrebbe lavorato congiuntamente al fine di definire un metodo di valutazione uniforme sulle domande.

La Commissione afferma, inoltre, che al termine dell’analisi di tutte istanze attribuirà i punteggi a ciascuna domanda ed esprimerà una valutazione definiva.

Tuttavia, da nessun verbale risulta il lavoro congiunto svolto dalla Commissione sulle singole istanze, anzi come si vedrà in seguito, la Commissione, sembra addirittura aver delegato ad altri l’istruttoria procedimentale.

6. Secondo motivo aggiunto. Sotto distinto ed autonomo profilo: Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis. Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Nel verbale n. 2 del 05.10.2023 si legge che la Commissione procede nell’esame delle seguenti domande identificate dai protocolli assegnati dalla piattaforma attraverso la quale sono state presentate e, in particolare, esamina tre domande.

Successivamente, il dottor Dicorato si rende disponibile ad elaborare e trasmettere ai membri della Commissione uno schema che riassuma i criteri di valutazione e premiali, che possa agevolare i lavori e consentire di individuare degli indicatori di sintesi mirati ad una valutazione il più possibile oggettiva.

Pertanto, è evidente e comprovato che i lavori della Commissione sono iniziati senza che la stessa avesse condiviso e predeterminato dei criteri di valutazione e premiali.

7. Terzo motivo aggiunto. Sotto altro distinto ed autonomo profilo: Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis. Violazione degliart. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione deiprincipi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Nel verbale n. 3 del 13.10.2023 (cfr. all. 10) il dottor Dicorato evidenzia di aver aggiornato la scheda inserendo i seguenti indicatori:

1) indicatore del criterio A “Copertura finanziaria del programma di investimento”: indice di copertura autonoma degli investimenti (capitale proprio/investimento totale);

2) indicatore del criterio B1 “Sostenibilità del piano economico finanziario”: DSCR (cash flow operativo/quota capitale + quota interessi).

Il verbale prosegue poi con il Presidente che informa la Commissione che, a seguito di un incontro con il Capo di Gabinetto e il Segretario Generale del Ministero del Turismo, è stato stabilito di affiancare alla Commissione un gruppo di lavoro che si occupi delle istruttorie tecniche delle istanze.

Il dottor Nepomuceno ritiene che, nello specifico, il suddetto gruppo potrebbe occuparsi della misurazione del DSCR (criterio B1) e della congruità dei preventivi di spesa.

Dunque, a lavori già iniziati, cadendo nei vizi denunziati in rubrica, la Commissione ha radicalmente modificato le modalità cui doveva attenersi, agendo in perfetta antitesi con il dettato del primo comma dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. E la modifica effettuate ex post invece che, come vuole la legge, ex ante, non poteva essere più radicale: è stata affiancata alla Commissione una c.d. “Segreteria Tecnica”, nominata con Decreto del Segretario Generale prot. n. 27241 del 23.10.2023.

Va aggiunto che non senza ragione si è posta tra virgolette la denominazione “Segreteria Tecnica”, perché a leggere tutti i verbali della Commissione risulta che la c.d. Segreteria più che una segreteria ha svolto in autonomia le funzioni che avrebbe dovuto svolgere la Commissione.

Invero, l’art. 12 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23, prevede che “le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 11 sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo” e l’art. 13 prevede che “le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente art. 12, sono valutate nel merito da un’apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, formata da tre componenti e presieduta da un componente dello stesso Ministero. Gli altri due componenti sono indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

In attuazione dei suddetti articoli la Commissione, nel verbale n. 1 del 28.07.2023, aveva stabilito che il RUP dovesse occuparsi della verifica di ammissibilità formale delle domande, mentre la Commissione si sarebbe occupata della valutazione. Pertanto, la suddetta Segreteria Tecnica non era, in realtà, prevista da nessuna norma della procedura.

In subordine deve eccepirsi che, anche a voler ammettere la correttezza della nomina della c.d. “Segreteria Tecnica”, tuttavia è evidente che la Commissione avrebbe dovutostabilirne con chiarezza e definirne la relativa competenza, con riferimento alla sua attività nell’ambito della procedura che ci occupa. Invece dai verbali questi aspetti mancano del tutto, dando luogo ad ulteriori vizi di eccesso di potere e violazione di legge.

8. Quarto motivo aggiunto. Sotto ulteriore distinto ed autonomo profilo:

Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis.

Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23.

Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione.

Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

8.1. Nel verbale n. 4 del 06.11.2023 il dottor Nepomuceno riferisce che la Segreteria Tecnica ha predisposto uno schema di livello istruttorio nel quale sono stati riportati i risultati dell’analisi svolta a tutt’oggi su 61 istanze che può costituire una base di partenza per il successivo approfondimento da parte della Commissione mirato a valutare la qualità dell’interventi proposti.

Pertanto, è del tutto evidente che la Segreteria Tecnica è partita ad analizzare le domande senza che fosse chiaramente definito il suo ambito di analisi e senza che le fossero date indicazioni.

Il dottor Blasioli illustra lo schema istruttorio tecnico elaborato dalla Segreteria Tecnica evidenziando che lo studio si basa sui criteri previsti dall’avviso ovvero A, B1, B2, C oltre ai criteri premiali.

L’ingegner Passaniti evidenzia che la Commissione aveva individuato nell’ambito del criterio C, la disponibilità delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’interventi proposti (in particolare la documentazione attestante l’immunità dal rischio di frane valanghe).

Il dottor Dicorato evidenzia che, nell’ambito degli aspetti finanziari, la Commissione aveva preso in considerazione, ai fini della valutazione, la capacità e la misura di autofinanziamento da parte dei soggetti proponenti.

Il dottor Nepomuceno, in considerazione degli indirizzi già espressi dalla Commissione [N.d.R.: Quando? Dove? Nei verbali non ve n’è traccia], ritiene necessario che l’analisi istruttoria della Segreteria Tecnica debba essere rivista alla luce di tali indicazioni:

– criterio C relativamente alla presenza di autorizzazioni;

– criteri A, B1 e B2 relativamente alla capacità in misura di autofinanziamento da parte

dei soggetti proponenti.

Ciò premesso il Presidente della Commissione chiede al Dottor Biasioli di rendere disponibile tale nuova analisi riferita alle 39 stanze indicate come ammissibili dal RUP per il prossimo incontro previsto per giovedì 09.11.2023.

Dunque, quando la Segretaria Tecnica aveva analizzato ben 61 domande delle 68 presentate, la Commissione ha chiesto che tali domande fossero riviste alla luce delle sopra richiamate indicazioni. Ancora una volta, dunque, si è di fronte all’ennesima dimostrazione che non solo la Commissione non ha operato previa predeterminazione dei criteri e delle modalità di azione violando l’art. 12 della legge n. 241 del 1990, ma ha violato ogni principio di trasparenza e correttezza ed ogni garanzia di imparzialità, intervenendo a modificare le modalità d’azione dopo avere già esaminato e conosciuto alcune delle domande oggetto di valutazione e quindi dando indicazioni perché si rivedesse quanto effettuato in un momento in cui ogni ‘revisione’ non poteva non essere condizionata dalla conoscenza di 61 delle 68 domande esaminate.

8.2. Analogo vizio si riscontra anche esaminando il verbale successivo.

Nel verbale n. 5 del 09.11.2023 il dottor Blasioli illustra il prospetto predisposto dalla Segreteria Tecnica riferito alle 39 istanze rispetto alle quali il gruppo ha espresso parere favorevole in termini di ammissione formale.

La Commissione, analizzando il lavoro istruttorio rappresentato dalla Segreteria Tecnica evidenzia che in relazione al criterio A il lavoro istruttorio debba meglio evidenziare quanto già condiviso dalla Commissione in relazione a:

– i parametri che misurano la capacità di autofinanziamento da parte dei soggetti proponenti;

– la tempistica nel cronoprogramma e la disponibilità immediata delle autorizzazioni per l’esecuzione degli interventi.

Oltre a ciò, laddove applicabile (ovvero per la tipologia di investimenti ammissibili ex art. 6 lett. B dell’avviso) è opportuno raffrontare i preventivi con i costi convenzionalipredisposti dalla Provincia autonoma di Bolzano al fine di lasciare tale valutazione agliatti dei lavori istruttori della Commissione.

La Commissione auspica che la Segreteria Tecnica sia in grado di fornire per la prossima riunione una appropriata analisi tecnica impostata secondo quanto sopra riportato affinché la stessa possa esprimersi sui singoli interventi opposti al fine di predisporre la relativa graduatoria.

Pertanto, al 09.11.2023 la Commissione dà alla Segreteria tecnica nuove indicazione sull’analisi delle domande.

9. Quinto motivo aggiunto. Sotto ulteriore distinto ed autonomo profilo:

Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis.

Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23.

Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione.

Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza

Nel verbale n. 7 del 01.12.2023 la Commissione approva i progetti ammessi e chiude i lavori.

Per la prima volta in tale verbale finale vengono almeno ‘chiamati per nome’ tutti i soggetti proponenti, sia pure in un mero elenco contenente esclusivamente il “N. protocollo” e la “denominazione soggetto proponente”. Nei verbali precedenti, infatti, troviamo citati n. 3 soggetti nel verbale n. 2; n. 5 proponenti nel verbale n. 3; e nessun altro!

Tra l’altro non si evince nemmeno in quale seduta siano stati valutati i progetti della ricorrente e come.

Dalla lettura degli estratti dei verbali della Commissione sopra riportati non emerge mai quale sia stato il lavoro congiunto della Commissione in relazione alle domande e ai progetti presentati nemmeno rispetto alla valutazione effettuata dalla Segreteria Tecnica.

Non vengono proprio mai citati i progetti che avrebbero dovuto essere oggetto della valutazione della Commissione.

Non risulta dai verbali effettuata alcuna successiva analisi o approfondimento rispetto al lavoro effettuato dalla Segreteria Tecnica. Anzi, dai verbali non emerge neppure in modo esaustivo e preciso il lavoro svolto dalla Segreteria Tecnica. I verbali si limitano a lacunosi estemporanei richiami al lavoro della c.d. Segreteria, effettuati in modo del tutto generico.

Non risultano nemmeno i punteggi e la valutazione finale sui singoli progetti che nel verbale n. 1 la Commissione aveva detto che avrebbe fatto.

Domande formulate:

La ricorrente 3 Zinnen Spa ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previo rilascio di idonea misura cautelare. In via istruttoria ha chiesto di ordinare al Ministero del Turismo il deposito in giudizio degli atti che hanno dato luogo alla graduatoria impugnata e di tutta la documentazione utile alla definizione della presente vertenza.

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Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la 3 Zinnen Spa  chiede che in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio – Roma n. 16808/2024 del 27.09.2024ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, sia disposta la pubblicazione sul sitoweb istituzionale del Ministero del Turismo entro il termine disposto dalla suddettaordinanza, a cura della segreteria.

Si ricorda che il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell’Amministrazione sino alla definizione del giudizio.

1. del presente avviso;

2. dell’ordinanza del TAR Lazio – Roma n. 16808/2024 del 27.09.2024;

3. del ricorso del 12.02.2024;

4. del ricorso per motivi aggiunti del 05.03.2024;

5. del decreto del Ministero del Turismo prot. n. 0033771/23 del 14.12.2023,

pubblicato in data 21.12.2023.

La Pubblicazione del seguente avviso viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 16808/2024 del TAR Lazio Roma Sez. IV.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Atti di notifica per pubblici proclami”.