FAQ – Avviso pubblico – Edizione 2024 – Fondo per il turismo Sostenibile

In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently asked question) relative all’Avviso di cui all’art. 4 del Decreto ministeriale (prot. n. 5651) del 22 marzo 2023.

Eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo: turismo.sostenibile@ministeroturismo.gov.it (PEO) – turismo.sostenibile@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC)


FAQ aggiornate al 12 luglio 2024

1.1 Domanda
Il Soggetto proponente deve essere solo uno o possono, più imprese, partecipare allo stesso? Sarebbe possibile partecipare anche come ATI? (Art. 4, comma 1; Art. 12, comma 5)

Risposta
I soggetti di cui all’art. 4 c. 1 dell’Avviso Pubblico Prot. n. 0023418/24 possono presentare domanda di accesso all’agevolazione esclusivamente in forma singola.

I soggetti di cui sopra possono eventualmente attivare una rete partenariale qualificata corredando la candidatura con l’adesione, con uno o più atti, di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori, i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi attraverso:

• interventi di cofinanziamento;
• l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nella medesima proposta progettuale.

I partner coinvolti non possono considerarsi anch’essi soggetti attuatori, essi sono solo i soggetti di cui all’art. 4 c. 1 del menzionato Avviso, i quali possono attuare gli interventi o direttamente o per il tramite di altri soggetti pubblici, ovvero soggetti privati, selezionati nel rispetto della normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato; pertanto, sono considerati beneficiari delle risorse esclusivamente i soggetti attuatori.

Secondo quanto disposto dall’art. 12 c. 5 dell’Avviso al progetto caratterizzato dall’attivazione di una rete partenariale che rappresenti un valore aggiunto saranno assegnati dalla Commissione in sede di valutazione fino a due punti a titolo premiale.

1.2 Domanda
Un’impresa che non dispone ancora di 2 bilanci approvati può presentare domanda di ammissione al finanziamento? (Art. 5, comma 1, lett. a)

Risposta
Pur rimanendo fermo il requisito che l’impresa deve essere regolarmente costituita da almeno due anni, iscritta al registro delle imprese ed attiva al momento della pubblicazione dell’Avviso Pubblico in oggetto, in ragione del principio generale del favor partecipationis, le imprese che non dispongono dei bilanci approvati e depositati degli ultimi due esercizi e depositati, ovvero, nel caso delle imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi, possono indicare l’attivo patrimoniale, il numero di occupati alla data della domanda e presentare un documento attestante la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa, corredato da una perizia giurata rilasciata da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali che attesti la veridicità dei dati.

1.3 Domanda
La presentazione della domanda è ammissibile per soggetti con codici ATECO diversi da quelli indicati nell’Avviso Pubblico? (Art. 4, comma 1)

Risposta
No, secondo quanto disposto dall’art. 4 c. 1 dell’Avviso Pubblico possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese della filiera del turismo e le strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, in via prevalente, attività di impresa riferita ai codici ATECO di cui al medesimo comma.

Con riferimento ai codici ATECO si segnala che ciascun gruppo (3 cifre) incorpora le successive classi (4 cifre) e/o categorie (5 cifre) e/o sottocategorie (6 cifre).

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

• In caso di presenza di un gruppo (es. 90.0), si intendono ammissibili anche le relative classi (es. 90.01, 90.02, 90.03 e 90.04), categorie (90.01.0, 90.01.02, 90.01.03 e 90.04.0) e sottocategorie (90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.01, 90.03.02, 90.03.09 e 90.04.00).
• In caso di presenza di una classe (es. 93.21) si intendono ammissibili le relative categorie (es. 93.21.0) e sottocategorie (es. 93.21.01 e 93.21.02).
• In caso di presenza di una categoria (es. 93.29.2) si intendono ammissibili le relative sottocategorie (es. 93.29.20).

1.4 Domanda
Un’impresa che non è tenuta all’iscrizione presso enti previdenziale e/o INAIL è ammissibile? (Art. 5, comma 1, lettera b)

Risposta
Si, in caso l’impresa non fosse tenuta all’iscrizione presso enti previdenziali e/o INAIL, la stessa risulterebbe in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali e pertanto in possesso del requisito di cui alla lett. b), c. 1, art. 5 dell’Avviso Pubblico.

Il richiedente, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma telematica con le proprie credenziali SPID/CIE, dovrà effettuare la scelta “Il proponente ha l’obbligo di iscrizione INAIL?” selezionando NO nella sezione “Dati impresa”.

1.5 Domanda
In che momento deve essere posseduto uno dei codici ATECO previsti? (Art. 5 comma 1)

Risposta
Ai fini del presente Avviso Pubblico, il soggetto deve svolgere attività d’impresa, anche non prevalente, riferita ad uno dei codici ATECO di cui all’art. 5 comma 1 alla data di presentazione della domanda.

1.6 Domanda
Possono presentare domanda di partecipazione gli enti senza scopo di lucro quali ONLUS o associazioni sportive dilettantistiche? (Art. 5 comma 1)

Risposta
No, possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente le imprese della filiera del turismo e le strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, in via prevalente, attività di impresa riferita ad uno dei codici ATECO previsti all’art.4 c.1

2.1 Domanda
Rientra tra le spese ammissibili l’avvio di attività turistica ricettiva da parte di una società/ditta individuale che ancora non opera in tale settore? (Art. 6, comma 1; Art. 4, comma 1; Art. 5, comma 1)

Risposta
No, l’avvio di attività turistica ricettiva non rientra tra gli interventi ammissibili di cui all’art. 6 c. 1 dell’Avviso Pubblico Prot. n.0023418/24.

In ogni caso possono beneficiare delle risorse esclusivamente i soggetti in possesso alla data di pubblicazione del menzionato Avviso, di uno degli ATECO, anche in via non prevalente, di cui all’art. 4 c. 1 e trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in regime di contabilità ordinaria disponendo di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi (ai sensi dell’art. 5, c. 1).

2.2 Domanda
È ammissibile un progetto avente ad oggetto l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da destinare all’autoconsumo della struttura ed all’alimentazione di colonnine per la ricarica di bici ed autovetture? (Art. 6, comma 1)

Risposta
Le spese sono ammissibili solo se strettamente funzionali all’esecuzione di uno o più interventi di cui all’art. 6 c.1 dell’Avviso Pubblico Prot. n. n. 0023418/24.

2.3 Domanda
È ammissibile un progetto avente ad oggetto l’acquisto di veicoli quali ad esempio Bus turistici elettrici? (Art. 6, comma 1)

Risposta
L’acquisto di veicoli è ammissibile purché quest’ultimi risultino strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e strettamente correlati al ciclo produttivo dell’impresa richiedente, e comunque non destinati al trasporto merci.

2.4 Domanda
A partire da quale data si possono sostenere le spese ammissibili ai fini del presente Avviso Pubblico? (Art. 15, comma 1)

Risposta
Sono ammissibili ai fini del presente Avviso Pubblico le spese sostenute a seguito della sottoscrizione della Convenzione nella quale sono ulteriormente definite le spese ammissibili e gli obblighi del beneficiario, oltre alle modalità di erogazione del finanziamento, alle modalità di rendicontazione e di verifica dell’attuazione del progetto, ivi compresi i criteri e le modalità di valutazione dei risultati raggiunti. I documenti di spesa riferiti a tali spese dovranno in ogni caso recare indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP).

3.1 Domanda
A quanto ammontano le risorse finanziarie disponibili per gli interventi selezionati con l’Avviso Pubblico Prot. n. 0023418/24? (Art. 3, comma 1; Art. 8, commi 1)

Risposta
Sulla base di quanto disposto dall’art. 3 c.1 dell’Avviso in oggetto le risorse finanziarie disponibili per gli interventi ammontano per il 2024 ad € 7.600.000,00.

Ai sensi dell’art. 7 c. 2 del Decreto ministeriale Prot. n. 5651/23 del 22/03/2023 la dotazione assegnata per le annualità 2025 sarà oggetto di ulteriori Avvisi Pubblici, a valere sulle risorse non assegnate e su quelle che dovessero risultare disponibili ad esito di eventuali revoche.

3.2 Domanda
Il contributo in che forma è concesso? Quale è il rapporto e la relazione fra contributo massimo concedibile e spese di progetto? (Art. 8 comma 1)

Risposta
Il contributo è concesso per un importo non inferiore a € 50.000 e non superiore a € 300.000, fermo restando la capienza “de minimis” del richiedente.

L’entità del contributo concedibile non potrà in ogni caso superare il 50% del totale delle spese ammissibili previste per l’intero progetto.

Pertanto, il calcolo del contributo concedibile viene effettuato sul totale delle spese ammissibili il quale, ai sensi di quanto disposto all’8 c. 1, dovrà risultare almeno pari a 100.000 € e non superiore a 600.000 €.

A titolo esemplificativo:

• Spese ammissibili pari a € 90.000 à Contributo massimo concedibile pari a € 45.000 (Non ammissibile);
• Spese ammissibili pari a € 300.000 à Contributo massimo concedibile pari a € 150.000;
• Spese ammissibili pari a € 400.000 à Contributo massimo concedibile pari a € 200.000;
• Spese ammissibili pari a € 600.000 à Contributo massimo concedibile pari a € 300.000.

In altri termini, nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sia inferiore a 100.000 € la proposta progettuale sarà valutata non ammissibile; invece, nel caso in cui le spese ammissibili siano superiori a 600.000 €, l’importo eccedente tale limite non sarà utile ai fini del calcolo del contributo concedibile.

4.1 Domanda
Dove posso trovare la documentazione utile alla presentazione della domanda ivi compresi il manuale operativo della piattaforma, lo schema progettuale e i relativi moduli? (Art.10 comma 1)

Risposta
Le informazioni necessarie per la presentazione della domanda saranno fornite esclusivamente mediante la piattaforma informatica, nonché attraverso i moduli messi a disposizione sulla medesima piattaforma, di cui si richiede la compilazione e il caricamento sulla stessa.

La piattaforma telematica, comprensiva della documentazione utile alla presentazione della domanda, sarà fruibile a partire dalle ore 12:00 del 01 luglio 2024 al link https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/

4.2 Domanda
L’acquisizione degli eventuali permessi urbanistici ed edilizi per la realizzazione dell’intervento quando deve avvenire?

Risposta
L’acquisizione dei permessi urbanistici e edilizi dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, nei tempi compatibili con la definizione del livello di progettazione esecutiva richiesto dall’Avviso all’art. 7, comma 2, lett. a), fermo restando il rispetto del cronoprogramma di progetto e dei termini di conclusione indicati nell’avviso.

4.3 Domanda
Se una azienda che ha presentato domanda nella precedente edizione dell’avviso (2023), può nuovamente presentare domanda sull’avviso 2024?

Risposta
È possibile presentare una nuova domanda contenente un progetto e interventi diversi rispetto a quelli già inoltrati in occasione dell’edizione 2023 dell’Avviso, ferma restando la capienza “de minimis” del soggetto richiedente.

5.1 Domanda
In caso di parità di punteggio come viene determinata la graduatoria? (Art. 12, comma 2; Art. 12 comma 4; Art. 12 comma 5)

Risposta
Secondo quanto disposto dall’art. 12 c. 2 dell’Avviso Pubblico ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100 sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4 e dei criteri premiali di cui al comma 5.

Saranno ammesse a finanziamento le domande che avranno raggiunto il punteggio minimo di 45/100, fermo restando il rispetto delle soglie minime di sufficienza stabilite per ognuno dei criteri A, B e C. I criteri premiali di cui al comma 5 non concorrono al raggiungimento del punteggio minimo.

Il contributo verrà concesso, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per l’anno 2024, in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto. In caso di punteggio ex aequo la graduatoria seguirà l’ordine cronologico di inoltro delle domande.